Regolamento del Consiglio di Istituto

Premessa

Il Consiglio d’Istituto trova la sua definizione normativa nel Testo Unico delle disposizioni vigenti in materia d’Istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado approvato con il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Osserva, inoltre, le norme contenute nel Regolamento concernente le  “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche” approvato con il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, l’Ordinanza Ministeriale 15 luglio 1991, n. 215, recante “Elezione degli organi collegiali a livello di circolo – istituto” e tutte le altre norme che dispongono sul suo funzionamento.

Nel Consiglio d’Istituto tutti i membri hanno eguali poteri e si trovano su un piano di eguaglianza giuridica ed al di fuori di ogni rapporto gerarchico.

Il presente Regolamento è stato approvato dal CDI dell’IIS Cremona di Milano nella seduta del 16.12.2015 con Delibera n. 5

Parte Prima. Specificità del Consiglio di Istituto

Articolo 1 – Prima seduta

La prima seduta del Consiglio d’Istituto è convocata dal Dirigente Scolastico per l’elezione del Presidente del Consiglio d’Istituto e della Giunta Esecutiva del Consiglio.

Articolo 2 – Elezione del Presidente

  1. Il Presidente è eletto, mediante votazione segreta, tra i membri del Consiglio d’Istituto rappresentanti dei genitori.
  2. All’elezione partecipano tutte le componenti del Consiglio d’Istituto.
  3. L’elezione del Presidente ha luogo a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. Qualora la prima abbia avuto esito negativo, dalla seconda votazione in poi è sufficiente la maggioranza relativa dei votanti. In caso di parità di voti, la votazione deve essere ripetuta fino al raggiungimento della maggioranza dei voti in favore di uno degli elegendi.

Articolo 3- Elezione del Vice Presidente

  1. Il Consiglio può decidere di eleggere un Vice Presidente.
  2. Il Vice Presidente assume, in assenza del Presidente, tutte le attribuzioni previste dall’articolo 4 del Regolamento.
  3. Anche il Vice Presidente deve essere eletto, mediante votazione segreta, tra i membri del Consiglio d’Istituto rappresentanti dei genitori.
  4. Per l’elezione del Vice Presidente si usano le stesse modalità previste dall’articolo 2 per l’elezione del Presidente.
  5. Qualora il Presidente cessasse dalla carica, si dovrà procedere a nuova elezione, in quanto il Vice Presidente non vi subentra di diritto.
  6. In caso di mancata elezione di un Vice Presidente e di assenza del Presidente, le sue attribuzioni sono esercitate dal Consigliere più anziano.

Articolo 4 – Attribuzioni del Presidente

Tra il Presidente ed i membri del Consiglio non intercorre alcun rapporto di gerarchia.

Il Presidente:

  • convoca e presiede il Consiglio;
  • affida le funzioni di Segretario del Consiglio ad un membro del Consiglio stesso;
  • autentica con la propria firma i verbali delle adunanze redatti dal Segretario del Consiglio in un registro a pagine precedentemente numerate.

Il Presidente cura l’ordinato svolgimento delle sedute del Consiglio. Può nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso dall’auditorio chiunque sia causa di disordine.

Articolo 5 – Segretario del Consiglio e sue attribuzioni

  1. La designazione del Segretario del Consiglio è di competenza specifica del Presidente. Questi può, tenuto conto della periodicità delle sedute, della gravosità o meno dell’incarico, designare il Segretario per l’intera durata del Consiglio o per periodi più brevi o addirittura per ogni singola seduta.
  2. Il Segretario del Consiglio redige il verbale della seduta. Il verbale è sottoscritto oltre che dal Segretario anche dal Presidente.
  3. Le altre incombenze amministrative del Consiglio, come la redazione e l’invio delle lettere di convocazione dei membri del Consiglio, la riproduzione o la copia delle documentazioni necessarie per la seduta di un Consiglio d’Istituto sono svolte, su indicazione del Dirigente scolastico, dal personale addetto alla segreteria della scuola.

Articolo 6 – Giunta Esecutiva e sue attribuzioni

  1. La designazione dei membri della Giunta Esecutiva avviene a maggioranza relativa dei votanti. In caso di parità di voti, la votazione deve essere ripetuta fino al raggiungimento della maggioranza dei voti in favore di uno degli elegendi.
  2. La Giunta Esecutiva prepara i lavori del Consiglio dì Istituto, relativamente al programma finanziario annuale ed al conto consuntivo.
  3. La Giunta esecutiva viene convocata dal Dirigente scolastico ogni qualvolta ne ravvisi la necessità, con indicazione dell’O.d.g.
  4. Gli atti della Giunta Esecutiva sono consultabili esclusivamente dai membri del Consiglio d’Istituto.

Articolo 7 – Estinzione e scioglimento

  1. Il Consiglio dura in carica tre anni. La Rappresentanza Studentesca è rinnovata annualmente.
  2. Il Consiglio può essere sciolto dal Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale:
  • nel caso in cui tutti i membri elettivi del Consiglio si dimettano o perdano i requisiti;
  • in caso di persistenti e gravi irregolarità o di mancato funzionamento del Consiglio.

Articolo 8 – Elezioni suppletive

  1. Si fa ricorso alle elezioni suppletive nel corso della normale durata del Consiglio:
    • per la surrogazione di membri – per qualsiasi motivo cessati – nel caso di esaurimento della lista di provenienza;
    • nel caso di dimissioni di tutti i membri elettivi del Consiglio.
  2. Le elezioni suppletive devono essere indette dal Dirigente Scolastico entro 15 giorni dalla formalizzazione della circostanza che le ha rese necessarie.
  3. I membri subentrati cessano dalla carica allo scadere della legislatura durante la quale sono stati eletti.

Articolo 9 -Proroga della legislatura

  1. Finché non è insediato il nuovo Consiglio sono prorogati i poteri del precedente.
  2. I rappresentanti dei genitori e degli studenti, purché non abbiano perso i requisiti di eleggibilità (ed in tal caso sono surrogati), continuano a far parte del Consiglio, fino all’insediamento dei nuovi eletti.

Articolo 10 – Consiglieri

  1. I Consiglieri che nel corso della legislatura perdono i requisiti per essere eletti in Consiglio vengono sostituiti dai primi non eletti delle rispettive liste, ancora in possesso dei requisiti necessari per far parte del Consiglio. In caso di esaurimento delle liste si procede alle elezioni suppletive di cui all’articolo 8.
  2. I Consiglieri che non intervengono, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive del Consiglio decadono dalla carica e vengono surrogati con le modalità di cui al comma precedente.
  3. Il Consiglio deve prendere atto della decadenza di un Consigliere nella seduta successiva al determinarsi della causa che la origina mediante delibera immediatamente esecutiva. Il Consiglio deve altresì individuare il candidato che deve subentrare ed accertare il possesso dei requisiti; spetta invece al Dirigente Scolastico emettere l’atto formale di nomina.
  4. Le dimissioni possono essere presentate dal Consigliere appena eletto o dal Consigliere che, nel corso del mandato, non intenda più far parte del Consiglio. Le dimissioni devono essere presentate per iscritto; la forma orale è ammessa solamente nel caso in cui vengano date dinanzi al Consiglio e, quindi, messe a verbale. Le dimissioni diventano efficaci solo al momento della loro accettazione, mediante delibera del Consiglio. Il Consiglio può accettare o respingere le dimissioni; ha il dovere di accettarle se tale è la volontà irrevocabile del Consigliere dimissionario. Il Consigliere dimissionario e surrogato non fa più parte della lista e non può, quindi, riassumere la carica di consigliere.

Articolo 11 – Presenza di estranei ed esperti

  1. L’intervento alle sedute del Consiglio di persone estranee, ossia di persone che non solo non facciano parte del Consiglio, ma che non abbiano alcun titolo per presenziarvi (per gli aventi titolo si rimanda all’art.15 comma 2), costituisce vizio di composizione dell’organo e inficia tutti gli atti dallo stesso organo deliberati. L’illegittimità della deliberazione sussiste anche nel caso in cui gli estranei non abbiano partecipato al voto.
  2. Il Consiglio può chiedere ad esperti di intervenire alle sue sedute. La partecipazione deve essere approvata a maggioranza, mediante delibera, pena l’illegittimità di cui al comma precedente. La presenza di esperti deve essere limitata all’espressione della loro relazione e parere
  3. Il Direttore dei Servizi Amministrativi (DSGA) dell’Istituto, in quanto membro della Giunta esecutiva, può partecipare, per richiesta del Dirigente scolastico, in qualità di esperto, alle sedute del Consiglio d’Istituto, ove sono in discussione aspetti contabili, amministrativi e tecnico-giuridici. Per tale partecipazione non è necessaria  delibera del Consiglio d’Istituto.
  4. Le delibere adottate in una seduta irregolare non sono nulle ma possono diventarlo, se tempestivamente impugnate, secondo le disposizioni di cui art. 18 comma 1.

Art. 12 Revoca del mandato al Presidente e alla Giunta

Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei componenti in carica, può revocare il mandato al Presidente e/o ai membri elettivi della Giunta, sulla base di distinte mozioni di sfiducia poste all’ordine del giorno su richiesta scritta di almeno un terzo dei consiglieri. Qualora la mozione di sfiducia sia rivolta al Presidente, il Consiglio d’Istituto sarà presieduto dal Vicepresidente.

Le votazioni sulle mozioni di sfiducia si effettuano a scrutinio segreto. In caso di parità la votazione sarà ripetuta fino a tre volte, quindi si procederà all’appello nominale. In caso di persistente parità  prevarrà il voto del Presidente, o Vicepresidente.

Parte Seconda. Attività del Consiglio

Articolo 13 – Convocazione

  1. Salvo quanto previsto dall’articolo 1, la convocazione del Consiglio spetta al Presidente del Consiglio
  2. Il Presidente ha l’obbligo giuridico di indire la convocazione del Consiglio quando viene richiesto da un terzo dei Consiglieri. Rimane, invece, a sua discrezione la facoltà di convocare il Consiglio quando la richiesta provenga da meno di un terzo dei Consiglieri. La richiesta di convocazione – sottoscritta dagli interessati – deve essere rivolta al Presidente del Consiglio e deve indicare gli argomenti di cui si chiede la trattazione.
  3. L’ordine del giorno di ciascuna seduta del Consiglio è fissato dal Presidente del Consiglio d’Istituto sulla base delle indicazioni fornite dal Dirigente scolastico e dal Consiglio stesso nella seduta precedente, nonché sulla base delle richieste scritte presentate alla Giunta da almeno un terzo dei consiglieri in carica.
  4. Non possono essere inclusi nell’o.d.g. argomenti estranei alle competenze del Consiglio d’Istituto. L’eventuale documentazione esplicativa relativa all’o.d.g. è a disposizione dei consiglieri presso la sede dell’Istituto generalmente almeno tre giorni prima della riunione.
  5. L’atto di convocazione:
  • deve essere emanato dal Presidente del Consiglio
  • deve avere la forma scritta;
  • deve contenere l’ordine del giorno degli argomenti da discutere, indicati in modo preciso anche se sintetico, e deve riportare la quota di tempo destinata a ciascuno;
  • deve indicare se trattasi di seduta straordinaria;
  • deve indicare il giorno, l’ora e il luogo della riunione;
  • deve essere recapitato ed esposto all’albo della scuola entro cinque giorni prima della seduta ordinaria ed entro due giorni prima della seduta straordinaria;
  • deve essere inviato a tutti i Consiglieri
  • nel caso di particolare urgenza può valere, quale fonogramma, l’avviso telefonico
  1. L’omessa comunicazione, anche ad uno solo dei membri del Consiglio, comporta l’illegittimità della seduta e delle deliberazioni assunte.

Articolo 14 – Ordine del Giorno

La seduta deve trattare gli argomenti secondo l’ordine con il quale sono stati iscritti all’ordine del giorno; tuttavia il Consiglio, a maggioranza, può decidere anche un diverso ordine di trattazione. L’ordine del giorno è vincolante, pertanto il Consiglio non può discutere di argomenti diversi da quelli iscritti, anche se, con voto unanime, il Consiglio può deliberare di discutere argomenti non all’ordine del giorno.

Articolo 15 -Seduta

  1. La seduta è la riunione dei membri del Consiglio che si svolge per una durata massima di 4 ore. Gli eventuali punti all’o.d.g. rimasti indiscussi, verranno inseriti nell’o.d.g. della seduta successiva da indire, di norma, entro 72 ore.
  2. Alle sedute del Consiglio d’Istituto, in conformità all’art. 8 della Legge n. 748 del 11/10/77, possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate nel Consiglio stesso. Quando la seduta si svolga in presenza del pubblico, il Presidente non consente che si parli di argomenti concernenti persone.
  3. Il pubblico ammesso ad assistere alla seduta deve mantenersi in silenzio negli spazi ad esso riservati, non può intervenire nella discussione e deve astenersi da qualsiasi manifestazione dì consenso o di dissenso.
  4. L’affluenza del pubblico può essere limitata in relazione alla normale capienza ed alla idoneità della sala in cui si svolge la seduta.
  5. Per il mantenimento dell’ordine il Presidente esercita gli stessi poteri a tal fine conferiti dalla legge al Sindaco quando presiede le riunioni del Consiglio comunale.
  6. Qualora il comportamento del pubblico non consenta l’ordinario svolgimento dei lavori o la libertà di discussione e di deliberazione, il Presidente dispone la sospensione della seduta e la sua ulteriore prosecuzione in forma non pubblica.
  7. La seduta è valida se è presente la metà più uno dei componenti in carica. Il quorum richiesto per la validità della seduta deve sussistere per tutta la durata della stessa. Ogni Consigliere ha diritto di chiedere che si proceda alla verifica del numero legale. In mancanza del numero legale, il Presidente, accertata formalmente la mancanza del quorum richiesto, scioglie la seduta. Tale operazione deve essere compiuta anche se all’inizio della seduta mancasse il numero legale.
  8. In casi di provata urgenza (scadenza bandi ecc.) la seduta  può effettuarsi in videoconferenza (Skype).

Articolo 16 – Discussione

  1. La seduta deve trattare solo le materie che siano state poste all’ordine del giorno, secondo quanto stabilito dall’articolo 13.
  2. Ogni Consigliere ha diritto di intervenire al massimo tre volte, per non più di cinque minuti, su un argomento all’ordine del giorno con tre minuti di eventuale replica. Il Presidente, a sua discrezione, può concedere maggior tempo al Consigliere che ne faccia richiesta.
  3. Prima della discussione di un argomento all’odg, ogni membro presente alla seduta può presentare una mozione d’ordine per il non svolgimento della predetta discussione (“questione pregiudiziale”) oppure perché la discussione dell’argomento stesso sia rinviata (“questione sospensiva”). La questione sospensiva può essere posta anche durante la discussione. Sulla mozione d’ordine possono parlare un membro a favore ed uno contro. Sull’accoglimento della mozione si pronuncia l’Organo Collegiale a maggioranza con votazione palese.
  4. L’accoglimento della mozione d’ordine determina la sospensione immediata della discussione dell’argomento all’OdG al quale si riferisce.

Articolo 17 – Votazioni

  1. Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione, possono aver luogo le dichiarazioni di voto, con le quali i votanti possono, brevemente, esporre i motivi per i quali voteranno a favore o contro il deliberando o i motivi per i quali si asterranno dal voto. La dichiarazione di voto deve essere riportata nel verbale della seduta.

Le votazioni sono indette dal Presidente ed al momento delle stesse nessuno può più avere la parola, neppure per proporre mozioni d’ordine.

  1. La votazione può avvenire:
  • per alzata di mano;
  • per appello nominale, con registrazione dei nomi;
  • per scheda segreta.
  1. La votazione per scheda segreta è obbligatoria quando si faccia questione di persone. In caso di votazione per scheda segreta, il Presidente nomina due scrutatori perché lo assistano nelle operazioni di voto. Sono nulle le votazioni per scheda segreta effettuate senza scrutatori.
  2. I rappresentanti degli studenti che hanno compiuto il 18° anno di età hanno voto deliberativo nelle materie di cui all’art. 6 del Testo Unico. Gli studenti che non abbiano raggiunto la maggiore età non hanno voto deliberativo sulle materie di cui al primo e secondo comma. Lettera b) dello stesso art. 6. Essi tuttavia hanno diritto di partecipare alla discussione delle materie di cui al precedente comma e di esprimere il loro parere, che deve essere tenuto nella massima considerazione.
  3. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali prevedano diversamente. Gli astenuti concorrono alla formazione del numero legale. In caso di parità prevale il voto del Presidente. In caso di parità in votazione per scheda segreta, la votazione è ripetuta sino al conseguimento della maggioranza assoluta dei presenti.
  4. Terminata la votazione, il Presidente annuncia il risultato della stessa, comunicando se quanto costituiva oggetto della votazione è stato approvato o respinto.

Articolo 18 – Deliberazione

  1. Le delibere del Consiglio sono atti amministrativi definitivi contro i quali è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia nel termine di 60 giorni, oppure il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni. In presenza di ricorso l’efficacia della delibera s’intende sospesa fino al pronunciamento dell’organo competente, salvo che il Consiglio decida, all’unanimità, di mantenere la delibera valida.
  2. Alle condizioni di cui al comma precedente, non sottostanno le mozioni e le risoluzioni votate dal Consiglio.

Articolo 19 – Verbale

  1. Il verbale è un atto giuridico che deve dare conto esatto ed obiettivo di quanto si è svolto nel corso della seduta; esso è coperto dalla cosiddetta “fede privilegiata” di cui all’articolo 2700 del Codice Civile e pertanto fa fede fino a querela di falso, presentata all’Autorità Giudiziaria.
  2. Il verbale è compilato dal Segretario del Consiglio su apposito registro.
  3. Il verbale, in quanto atto giuridico, deve essere compilato esclusivamente da Consiglieri in possesso della capacità giuridica di cui all’articolo 2 del Codice Civile, ovverosia da Consiglieri maggiorenni.
  4. Il verbale deve dare conto della legalità della seduta, indicando data, ora e luogo della riunione, chi assume la presidenza e chi svolge le funzioni di segretario, l’avvenuta verifica del numero legale dei presenti, i nominativi con relativa qualifica, dei presenti e degli assenti, questi ultimi se giustificati o meno. Il verbale deve quindi riportare una sintesi della discussione, il testo integrale delle deliberazioni e i risultati delle votazioni. Il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
  5. I singoli componenti del Consiglio possono esprimere la richiesta di mettere a verbale le loro dichiarazioni; in tal caso il richiedente provvederà, seduta stante, a consegnare al segretario comunicazione scritta contenente le dichiarazioni e la firma di sottoscrizione; le dichiarazioni verranno lette e trascritte a verbale dal segretario.
  6. Il verbale deve essere letto e approvato, con le eventuali rettifiche, all’inizio della seduta successiva alla seduta alla quale si riferisce.
  7. Il Segretario può inviare una copia del verbale provvisorio ai Consiglieri, per permettere loro di formulare le correzioni che intendono presentare in occasione dell’approvazione dello stesso. Tale copia non può essere diffusa, neanche alle persone di cui al comma 2 dell’articolo 15. Le violazioni della disposizione di cui al presente comma sono sanzionate.

Articolo 20 – Pubblicità degli atti

  1. E’ pubblicata all’albo della scuola copia conforme del verbale delle sedute.
  2. Tutti gli atti del Consiglio devono essere tenuti, a cura del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, a disposizione dei membri del Consiglio.
  3. Hanno diritto ad accedere agli atti ed ad averne copia il personale docente e ATA, gli studenti e i genitori degli studenti. Non sono pubblici gli atti concernenti singole persone, salvo che l’interessato disponga diversamente. La copia verrà rilasciata dopo versamento dei diritti di segreteria, pari ad € 0,10 per foglio riprodotto, sul c.c.p. dell’Istituto
  4. Coloro che non rientrano nelle categorie di cui al comma precedente, possono avere accesso agli atti esclusivamente se in possesso di un interesse giuridicamente rilevante da tutelare, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. In tal caso presentano richiesta al Dirigente scolastico
  1. Il Consiglio, al fine di meglio realizzare il proprio potere di iniziativa, può decidere di costituire nel proprio seno, per materie di particolare importanza, commissioni di lavoro che esprimano il più possibile la pluralità di indirizzi. Le commissioni di lavoro non hanno alcun potere deliberativo e svolgono la propria attività secondo le direttive e le modalità stabilite dal Consiglio. Le Commissioni di lavoro, per meglio adempiere ai propri compiti, possono, previa indicazione del Consiglio, sentire esperti della m

Articolo 21- Commissioni di lavoro

  1. Il Consiglio, al fine di meglio realizzare il proprio potere di iniziativa, può decidere di costituire nel proprio seno, per materie di particolare importanza, commissioni di lavoro che esprimano il più possibile la pluralità di indirizzi. Le commissioni di lavoro non hanno alcun potere deliberativo e svolgono la propria attività secondo le direttive e le modalità stabilite dal Consiglio. Le Commissioni di lavoro, per meglio adempiere ai propri compiti, possono, previa indicazione del Consiglio, sentire esperti della materia, scelti anche tra studenti, genitori, docenti, non docenti. Le proposte della Commissione di lavoro al Consiglio saranno formulate attraverso una relazione.