SANZIONI

Principi di riferimento

In coerenza con le finalità educative della scuola, il senso e lo scopo delle sanzioni trovano ragione e linee di riferimento nel contributo alla formazione del soggetto che l’istituzione si propone. Tali finalità sono ricordate nel primo punto del presente documento, ad esse si farà riferimento nella valutazione delle eventuali trasgressioni alle norme previste dal regolamento. Si ricorda inoltre che la responsabilità disciplinare è sempre personale e che ogni studente ha diritto ad esporre le sue ragioni di difesa nel rapporto con i singoli insegnanti, con il Dirigente Scolastico, con il c. di cl. o facendo ricorso all’organismo di garanzia per la disciplina. Si precisa che per gli alunni minorenni è prevista la comunicazione alle famiglie delle eventuali sanzioni ricevute. In casi particolarmente gravi è prevista la convocazione di un genitore. Per gli alunni maggiorenni è prevista una comunicazione per conoscenza alle famiglie in occasione della attribuzione delle sanzioni gravi.

Incidenza nel curricolo scolastico

Le considerazioni circa il comportamento degli studenti non interferiscono con le valutazioni relative al profitto. Tale distinzione è chiaramente espressa nei documenti scolastici dalla separazione del voto attribuito dalle singole discipline (valutazione del profitto) dal voto di condotta (valutazione comportamento) attribuito dal consiglio di classe in relazione alla partecipazione al dialogo educativo. Si precisa che tali considerazioni incideranno, a fine anno, nella quantificazione del credito scolastico (nell’ambito della attribuzione dei punti indicati nella fascia di oscillazione stabilita in rapporto alla media dei voti conseguita).

Criteri di attribuzione delle sanzioni

La sanzione deve essere naturalmente commisurata alla gravità della trasgressione. In caso di infrazioni non gravi, ma ripetute si procederà con interventi graduali e sanzioni emanate collegialmente ( vedi Consiglio di classe).

Si indicano i criteri di riferimento comuni al Collegio per l’interpretazione del significato da attribuire alle diverse infrazioni:

  • infrazioni lievi sono quelle relative a trasgressioni occasionali relative alla frequenza o alle disposizioni organizzative in genere. La ripetizione delle trasgressioni ne aumenta la gravità;
  • ogni infrazione relativa al mancato rispetto delle regole nei rapporti fra le persone o delle norme di sicurezza è ritenuta grave;
  • le infrazioni relative al danneggiamento delle strutture scolastiche devono essere sanzionate, ove possibile, anche mediante attività socialmente utili da parte degli studenti, al fine di favorire l’assunzione di responsabilità dei ragazzi nei confronti dei beni comuni

Interventi sanzionatori contro il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo

La scuola, nella persona del Dirigente Scolastico, informa tempestivamente i genitori (o chi esercita la responsabilità genitoriale), qualora venga a conoscenza di atti di cyberbullismo che non si configurino come reato.

Il Dirigente Scolastico potrà inoltre, nel caso lo riterrà opportuno, provvedere alla segnalazione al questore per la procedura di ammonimento prevista dalla legge n. 71/2017.

I comportamenti accertati che si configurano come forme di bullismo e cyberbullismo sono considerati come infrazione grave. Lo studente che ha commesso atti di bullismo/cyberbullismo sarà soggetto a provvedimenti di natura disciplinare così come disciplinati dal d.p.r. 24 giugno 1998 n.249 (Statuto delle studentesse e degli studenti), modificato e integrato dal d.p.r. 21 novembre 2007 n. 235.

Per gli episodi di bullismo e cyberbullismo sono previste sanzioni particolarmente incisive per i fatti di estrema gravità, con l’attivazione di percorsi educativi di recupero e mediante lo svolgimento di attività di natura sociale, culturale e in generale a vantaggio della comunità scolastica.

Sono considerate deplorevoli anche le condotte dei compagni sostenitori del bullo/cyberbullo perché, pur non partecipando direttamente alle prevaricazioni, con il loro assenso contribuiscono a rafforzare il comportamento del bullo.

Sanzioni

InfrazioneSanzioneSoggetto
Lieverichiamo verbaleDocente/Personale non docente
Lieve ripetutaRichiamo scritto (registro di classe, libretto personale)Insegnante/Coordinatore
Ripetuta o graveammonizione scritta(lettera alla famiglia) coordinatore per il Consiglio di classe o Dirigente Scolastico
Danniammonizione scritta e pagamento del danno o prestazione attività utiliConsiglio di classe con parere della giunta esecutiva per quantificazione danno
Trasgressione grave (in particolare rispetto alle persone)allontanamento temporaneo dello studente (Max 15 giorni)Consiglio di classe
Trasgressione particolarmente graveAllontanamento dalla scuola fino alla fine dell'anno scolastico o non ammissione agli esamiConsiglio d'istituto

Per quanto riguarda il ricorso contro le sanzioni disciplinari, il presente regolamento recepisce la normativa prevista all’art.5 dello statuto degli studenti e delle studentesse. In particolare qui si ricorda che nella scuola secondaria superiore è ammesso ricorso da parte degli studenti, da presentarsi all’organo di garanzia della scuola, entro 15 giorni dalla comunicazione della irrogazione della sanzione. L’organo di garanzia delibererà entro 10 giorni.